Cosa si intende per Unità locale?

Quando si procede alla registrazione al RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti), un aspetto fondamentale è la corretta identificazione delle Unità Locali della propria azienda. Questo passaggio è obbligatorio anche per la configurazione dell’anagrafica aziendale nei software di gestione rifiuti, come SistemaRentri. Ma cosa si intende esattamente per Unità Locale? E quando un cantiere può essere considerato tale? Vediamolo nel dettaglio.

Definizione di Unità Locale

Secondo la normativa vigente, un’Unità Locale è “una sede operativa dell’impresa situata in un luogo fisico distinto dalla sede legale, nella quale si esercitano in modo stabile attività economiche o amministrativeDecreto Ministeriale 11 maggio 2001, n. 359.
In altre parole, si tratta di un qualsiasi insediamento territoriale in cui l’azienda svolge in maniera continuativa le proprie attività. L’Unità Locale deve essere comunicata agli enti competenti ed essere registrata nel RENTRI per garantire una gestione trasparente e conforme alla normativa in materia di tracciabilità dei rifiuti. Inoltre, ai sensi dell’articolo 35, comma 2, lett. d), D.P.R. 633/1972, nel caso in cui l’impresa intenda svolgere la sua attività in un luogo diverso rispetto alla sede principale o legale, è obbligata a comunicare tale variazione all’Agenzia delle Entrate entro trenta giorni dall’inizio dell’attività. Non sono accettate denunce relative a variazioni solo programmate ma non ancora attivate.

Il Cantiere è Considerato un'Unità Locale?

La risposta dipende dalla natura e durata dell’attività del cantiere. Un cantiere edile, o qualsiasi altro sito temporaneo in cui si svolge un’attività lavorativa, può essere considerato un’Unità Locale solo se rispetta determinati criteri. In generale:
  • Se il cantiere è stabile e permanente, ovvero ha una durata prolungata ed è destinato a ospitare attività economiche in maniera continuativa, allora deve essere registrato come Unità Locale nel RENTRI.
  • Se il cantiere è temporaneo e di breve durata, generalmente non viene considerato Unità Locale autonoma e i rifiuti prodotti possono essere gestiti facendo riferimento alla sede principale dell’azienda.
In alcuni casi, i cantieri possono essere esclusi dall’obbligo di denuncia nel Registro Imprese. Tuttavia, se nel cantiere è presente un ufficio amministrativo, un ufficio vendite o una struttura simile, allora esso è soggetto a registrazione.

Quando un Cantiere è Considerato un'Unità Locale?

Un cantiere edile viene considerato Unità Locale se rispetta le seguenti condizioni:
  • L’attività è svolta per un periodo prolungato e prevedibile, spesso superiore ai 6-12 mesi.
  • Il cantiere dispone di una struttura organizzativa stabile, con uffici, magazzini e personale che opera in maniera continuativa.
  • Sono prodotti e gestiti rifiuti direttamente sul posto, con la necessità di tracciarne la movimentazione.
  • Il sito ha una localizzazione fissa e identificabile nel tempo.
  • Viene prodotto e gestito almeno un rifiuto pericoloso, che richiede una particolare attenzione nella tracciabilità e nel trattamento. La produzione di rifiuti pericolosi è un requisito fondamentale per la registrazione del cantiere come Unità Locale nel RENTRI.
Oltre ai cantieri, anche i depositi aziendali sono soggetti a registrazione se hanno rilevanza ai fini della dichiarazione di inizio attività, con l’eccezione di quelli annessi a stabilimenti o negozi o utilizzati per il solo magazzinaggio senza personale stabile. Inoltre, è importante segnalare che i depositi di merci custodite da terzi non sono considerati unità locali dell’impresa.

Conclusione

Per le aziende che operano nel settore edile o in altre attività che prevedono cantieri temporanei, è essenziale comprendere quando un cantiere diventa un’Unità Locale ai fini della registrazione nel RENTRI. Identificare correttamente le Unità Locali consente di rispettare la normativa sulla gestione dei rifiuti ed evitare sanzioni amministrative. La denuncia di apertura di un’unità locale è inoltre rilevante per superare le presunzioni di cessione previste dall’articolo 1, primo comma, D.P.R. 441/1997. La disponibilità di sedi secondarie, filiali, succursali e depositi deve risultare da documentazione adeguata, come l’iscrizione nel Registro delle Imprese o la dichiarazione all’Agenzia delle Entrate.

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